Città Metropolitana

Il 1 gennaio 2014, secondo quanto definito dalla "Spending Review", la Provincia di Venezia sarà soppressa e sostituita dalla Città Metropolitana. 

Ma cosa sarà questo nuovo ente e quali vantaggi potrebbe offrire ai cittadini? Quali rischi potrebbe comportare?

SOSPENSIONE DEL RIORDINO DELLE PROVINCE E L'ISTITUZIONE DELLE CITTÀ METROPOLITANE: UNA NOTA DI CGIL FP
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Città Metropolitana: l’anno scorso in merito alla fusione dei Comuni di San Donà e
Musile Lei rispose che non credeva a simili progetti perché se non esiste un imposizione
legislativa è praticamente impossibile che ciò avvenga: ora una Legge dello Stato impone
la riorganizzazione del territorio e per quanto ci riguarda, l’abolizione della Provincia di
Venezia e la costituzione della Città Metropolitana, che ne pensa?
La Città Metropolitana avrebbe potuto essere una opportunità se la legge l’avesse provvista di
un progetto per i servizi e le infrastrutture al fine della razionalizzazione dei costi, ma così non è
perché sia la legge Salva Italia che la Spending Review guardano solo al contenimento dei costi che
visti i presupposti normativi secondo il mio punto di vista non si riuscirà a fare e poi francamente
dopo decenni che si discute di Città Metropolitana questa legge rappresenta un fallimento iniziale
perché pensare di costituire la Città Metropolitana quale fotocopia dell’attuale Provincia ne
denuncia tutti i limiti.
Vi segnalo solo due punti di fragilità di questa legge:
1. i confini: sono quelli dell’attuale provincia istituita con l’unità d’Italia senza alcun riguardo allo
sviluppo economico del territorio. Ad esempio ci sono specificità quali il turismo e la pesca che
accomunano i territori del veneziano con quelli del rodigino – penso al delta del Po – ai quali, con
questa legge, viene imposto di aggregarsi alla provincia di Padova la quale non è assolutamente
preparata ad accoglierli mentre sarebbe naturale che questi territori facessero parte della futura Città
Metropolitana.
2. elezione diretta del sindaco metropolitano: la normativa attuale ( art. 18 comma 4 punto c del
D.L. 6/7/12 n. 95) la prevede solo se la città capoluogo – vedi Venezia Mestre – scegliesse di
disgregarsi diminuendo il suo peso nei confronti degli altri Comuni. Questa è una debolezza della
legge perché è impensabile che ciò avvenga e se non si eleggono direttamente i rappresentanti della
Città Metropolitana non riesco sinceramente ad immaginare come questo ente possa aspirare a
diventare un ente di primo livello, dunque con capacità impositiva, se non viene eletto direttamente
dai suoi cittadini. Richiesta peraltro ribadita anche dalle altre nove nascenti Città Metropolitane.
Per non parlare poi delle competenze che la Regione o lo Stato “dovrebbero” trasferire alla Città
Metropolitana. Nessuno sa di che competenze stiamo parlando e magari noi come sindaci gradiremo
sapere prima quali competenze questi enti superiori decidono o meno di concedere! Giusto per
fare un esempio, quando le competenze sui PAT vengono trasferite dalla Regione alla Provincia, si
sono ottenute alcune razionalizzazioni di spesa, ad esempio la Provincia di Venezia si è dimostrata
efficiente approvando il Pat del Comune di Venezia in 6 mesi e dare risposte al territorio in tempi
brevi significa creare sinergie che indubbiamente portano ad ottenere risparmi nella Pubblica
Amministrazione da una parte e si attraggono investimenti sul territorio che altrimenti andrebbero
altrove. Però la Regione non ha trasferito tutte le competenze sui Pat alla Provincia ma se ne
è tenuta un parte – vedi Legge 32 – con la quale decide a prescindere da ciò che ha deliberato
la Provincia, l’esempio della Torre Cardin è sotto gli occhi di tutti e secondo me tutto ciò è
inammissibile.
Tutte queste contraddizioni generano confusione e non deve meravigliare leggere le perplessità
ed i dubbi espressi nella maggior parte delle delibere dei consigli comunali che si sono espressi su
questo tema. Infatti la proposta di modifica della legge avanzata dall’On. Forcolin raccoglie questi
interrogativi e cerca di rispondere ai tanti punti critici che l’attuale normativa contiene.
Indipendentemente dall’iter che avrà questa proposta legislativa noi comunque abbiamo il dovere di
procedere nei lavori ed il primo step sarà quello di convocare la Conferenza Metropolitana e fare un
crono programma per gestire l’elaborazione dello Statuto.
Alla Conferenza partecipano tutti i 44 comuni della Provincia indipendentemente se hanno deciso di
aderire o meno e per sgombrare il campo da illazioni giornalistiche ribadisco che non ho mai detto
che avrei preferito andare con la Provincia di Treviso infatti il Consiglio Comunale ha approvato
una delibera nella quale chiede di conoscere a cosa si aderisce, in sostanza vogliamo partire dalla
testa e non dai piedi: non si può chiedere ai consigli comunali entro trenta giorni (n.d.r. mese di
agosto) di rispondere se vogliono aderire o meno con tutte le variabili che vi ho appena esposto!
Prima costruiamo insieme lo statuto e poi la decisione di aderire può avvenire anche nel settembre
prossimo!

Città Metropolitana: l’anno scorso in merito alla fusione dei Comuni di San Donà e Musile Lei rispose che non credeva a simili progetti perché se non esiste un imposizione legislativa è praticamente impossibile che ciò avvenga: ora una Legge dello Stato impone la riorganizzazione del territorio e per quanto ci riguarda, l’abolizione della Provincia di Venezia e la costituzione della Città Metropolitana, che ne pensa?

La Città Metropolitana avrebbe potuto essere una opportunità se la legge l’avesse provvista di un progetto per i servizi e le infrastrutture al fine della razionalizzazione dei costi, ma così non è perché sia la legge Salva Italia che la Spending Review guardano solo al contenimento dei costi che visti i presupposti normativi secondo il mio punto di vista non si riuscirà a fare e poi francamente dopo decenni che si discute di Città Metropolitana questa legge rappresenta un fallimento iniziale perché pensare di costituire la Città Metropolitana quale fotocopia dell’attuale Provincia ne denuncia tutti i limiti.

Andrea MARTELLA

Abbiamo chiesto al deputato Andrea Martella di spiegarci cos'è la Città Metropolitana e quali cambiamenti comporterà per il territorio e per gli abitanti della Provincia di Venezia. 

Città Metropolitana: cos’è e cosa la differenzia dalla Provincia?

Previste per legge oltre 20 anni fa, le Città Metropolitane, 10 in tutta Italia, finalmente diventano realtà grazie al recente decreto sulla spending review approvato dal governo. A questi enti vengono assegnati poteri ben maggiori a quelli delle Province: competenze che attualmente stanno in capo principalmente allo Stato e alle Regione come ad esempio, la Programmazione Territoriale. Insomma prestigio, convenienza, interessi e maggiori poteri consentiranno alle Città Metropolitane di essere poli attrattivi per i territori circostanti.

Venezia ed il suo territorio rientrano dunque in questo prestigioso lotto: per me è motivo di grande soddisfazione, avendo presentato due anni fa un progetto di legge per la riforma della Legge Speciale e per l’istituzione della Città Metropolitana.

Quanto segue è il testo dell'articolo 18, riguardante l'istituzione delle Città Metropolitane, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

1. A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

 2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

 3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, ilquale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all’elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.  

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;

c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il consiglio metropolitano è composto da:

a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L’elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

7. Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

8. Alla città metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:

a) regola l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;

e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

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