Il 1 gennaio 2014, secondo quanto definito dalla "Spending Review", la Provincia di Venezia sarà soppressa e sostituita dalla Città Metropolitana.
Ma cosa sarà questo nuovo ente e quali vantaggi potrebbe offrire ai cittadini? Quali rischi potrebbe comportare?
SOSPENSIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE CITTÀ METROPOLITANE
SOSPENSIONE DEL RIORDINO DELLE PROVINCE E L'ISTITUZIONE DELLE CITTÀ METROPOLITANE: UNA NOTA DI CGIL FP
Le previsioni nella legge di stabilità emendata ... CLICCARE QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Intervista al Sindaco di San Donà di Piave e Presidente della Provincia di Venezia D.ssa Francesca Zaccariotto
Città Metropolitana: l’anno scorso in merito alla fusione dei Comuni di San Donà e Musile Lei rispose che non credeva a simili progetti perché se non esiste un imposizione legislativa è praticamente impossibile che ciò avvenga: ora una Legge dello Stato impone la riorganizzazione del territorio e per quanto ci riguarda, l’abolizione della Provincia di Venezia e la costituzione della Città Metropolitana, che ne pensa?
La Città Metropolitana avrebbe potuto essere una opportunità se la legge l’avesse provvista di un progetto per i servizi e le infrastrutture al fine della razionalizzazione dei costi, ma così non è perché sia la legge Salva Italia che la Spending Review guardano solo al contenimento dei costi che visti i presupposti normativi secondo il mio punto di vista non si riuscirà a fare e poi francamente dopo decenni che si discute di Città Metropolitana questa legge rappresenta un fallimento iniziale perché pensare di costituire la Città Metropolitana quale fotocopia dell’attuale Provincia ne denuncia tutti i limiti.
Città metropolitana: intervista all'On. Andrea Martella
Abbiamo chiesto al deputato Andrea Martella di spiegarci cos'è la Città Metropolitana e quali cambiamenti comporterà per il territorio e per gli abitanti della Provincia di Venezia.
Città Metropolitana: cos’è e cosa la differenzia dalla Provincia?
Previste per legge oltre 20 anni fa, le Città Metropolitane, 10 in tutta Italia, finalmente diventano realtà grazie al recente decreto sulla spending review approvato dal governo. A questi enti vengono assegnati poteri ben maggiori a quelli delle Province: competenze che attualmente stanno in capo principalmente allo Stato e alle Regione come ad esempio, la Programmazione Territoriale. Insomma prestigio, convenienza, interessi e maggiori poteri consentiranno alle Città Metropolitane di essere poli attrattivi per i territori circostanti.
Venezia ed il suo territorio rientrano dunque in questo prestigioso lotto: per me è motivo di grande soddisfazione, avendo presentato due anni fa un progetto di legge per la riforma della Legge Speciale e per l’istituzione della Città Metropolitana.
Art. 18 - Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
Quanto segue è il testo dell'articolo 18, riguardante l'istituzione delle Città Metropolitane, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.
1. A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, ilquale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all’elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L’elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla città metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.